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Sez. 3, Sentenza n. 1007 del 28/03/1972 (Rv. 357326 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357326-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*

In tema di Azione redibitoria per vizi della cosa venduta, la gravita dell'inadempimento deve essere valutata non secondo la norma generale dell'art 1455 cod civ bensi secondo la norma speciale dell'art 1490 cod civ, per cui occorre accertare se i vizi denunziati dal compratore rendano la cosa venduta inidonea all'uso ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)