Sez. 3, Sentenza n. 2188 del 06/05/1978 (Rv. 391575 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE EX ART 1455 COD CIV - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE EX ART 1490 COD CIV - NECESSITA - CONSEGUENZE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE EX ART 1455 COD CIV - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE EX ART 1490 COD CIV - NECESSITA - CONSEGUENZE.*
In tema di Azione redibitoria per i vizi della cosa venduta l'importanza dell'inadempimento deve essere valutata non secondo la norma generale dell'art 1455 cod civ, bensi secondo la norma speciale dell'art 1490 cod civ, e pertanto, a tal fine, e necessario e sufficiente accertare se i vizi denunciati rendano la cosa inidonea all'uso o ne diminuiscano il valore in modo apprezzabile, senza, cioe, che possa distinguersi tra vizi piu gravi, che consentirebbero l'Azione redibitoria, e vizi meno gravi, che consentirebbero soltanto l'Azione di riduzione del prezzo. (Conf 3362/76, mass n 382156; (Conf 1007/72, mass n 357326).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1490
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)