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Sez. 2, Sentenza n. 452 del 23/01/1982 (Rv. 418165 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - VENDITA DI UN OGGETTO PREGIATO O DI LUSSO - VIZIO REDIBITORIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CARATTERE ASSORBENTE RISPETTO A QUELLO EX ART. 1455 COD. CIV.*
Stato
decisa il 1982-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418165-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - VENDITA DI UN OGGETTO PREGIATO O DI LUSSO - VIZIO REDIBITORIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CARATTERE ASSORBENTE RISPETTO A QUELLO EX ART. 1455 COD. CIV.*

Nel caso di vendita di un oggetto pregiato o di lusso (nella specie, una pelliccia di visone) ove il pregio è determinato non solo dalla qualità della materia prima impiegata, ma anche dalla particolare accuratezza delle operazioni di trasformazione o confezione, nonché della funzione di prestigio sociale e di investimento economico, qualsiasi imperfezione attinente alla materia prima od alle modalità di trasformazione o di confezione (purché non così lieve da non essere agevolmente percepita) incide in maniera determinante sul valore e, in definitiva, sulla destinazione della cosa compravenduta, integrando gli estremi del vizio redibitorio. La relativa indagine assorbe quella sull'importanza dello inadempimento occorrente per l'Azione di risoluzione di cui agli artt. 1453 e seguenti cod. civ., rispetto alla quale l'Azione redibitoria si configura come speciale e rafforzativa della tutela del compratore. (V 2188/78, mass n 391575, sulla seconda parte; (V 3362/76, mass n 382156; (V 1007/72, mass n 357326).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1490

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)