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Sez. L, Sentenza n. 816 del 28/01/1987 (Rv. 450494 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - CONTRIBUTI - COOPERATIVE - ATTIVITÀ - COLLEGAMENTI CON L'ESERCIZIO DELLA AGRICOLTURA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450494-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - CONTRIBUTI - COOPERATIVE - ATTIVITÀ - COLLEGAMENTI CON L'ESERCIZIO DELLA AGRICOLTURA - CONDIZIONI.*

In ordine ai criteri di identificazione dell'attività delle cooperative ai fini della Determinazione del tipo di contribuzione (industriale ovvero agricola), deve ritenersi che sussista il collegamento con l'Esercizio dell'agricoltura (richiesto dagli artt. 206 e 207 d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'identificazione della natura agricola dell'attività svolta dal datore di lavoro assoggettato all'Obbligo contributivo) quando l'ente sociale effettui direttamente opere che ancorché eccedenti le possibilità dei singoli soci, siano complementari ed accessorie alle attività agricole primarie avendo lo scopo di rendere i singoli fondi dei soci coltivatori più funzionali e produttivi. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso la natura agricola di una cooperativa tra coltivatori diretti sull'erroneo rilievo che quest'ultima aveva effettuato opere, acquedotti e strade rurali di notevole entità, non eseguibili direttamente dai singoli soci). (V 4766/79, mass n 401357; (V 2641/76, mass n 381426).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)