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Sez. L, Sentenza n. 2641 del 09/07/1976 (Rv. 381426 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - AGRICOLTORI ASSOCIATI IN UN ENTE COOPERATIVO CON PERSONALITA GIURIDICA - ATTIVITA CONNESSA E RIENTRANTE NELL'ESERCIZIO DELLA AGRICOLTURA - CONDIZIONI - TRASFORMAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI CONFERITI DA TERZI ESTRANEI ALLA COOPERATIVA - CRITERIO DELLA PREVALENZA - APPLICABILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI NORMATIVA APPLICABILE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO.*
Stato
decisa il 1976-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381426-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - AGRICOLTORI ASSOCIATI IN UN ENTE COOPERATIVO CON PERSONALITA GIURIDICA - ATTIVITA CONNESSA E RIENTRANTE NELL'ESERCIZIO DELLA AGRICOLTURA - CONDIZIONI - TRASFORMAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI CONFERITI DA TERZI ESTRANEI ALLA COOPERATIVA - CRITERIO DELLA PREVALENZA - APPLICABILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI NORMATIVA APPLICABILE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO.*

Quando una pluralita di agricoltori si associ in un ente cooperativo, che rivesta personalita giuridica distinta da quella dei soci, l'attivita dell'ente si deve considerare connessa e rientrante nello Esercizio normale dell'agricoltura, se essa resta, a prescindere dalle sue dimensioni, accessoria e complementare a quella della coltivazione dei fondi e delle altre attivita agricole, realizzando la conclusione del ciclo produttivo con il completo sfruttamento dei prodotti del fondo. Nella indagine diretta all'accertamento dei requisiti della connessione e della normalita, la trasformazione e la vendita di prodotti conferiti da terzi estranei alla cooperativa devono essere valutate secondo il criterio della prevalenza, per cui quando le utilita derivanti dalla lavorazione dei prodotti conferiti dai terzi si presentino come secondarie e marginali, rispetto alla prevalente utilita tratta dalla lavorazione dei prodotti degli associati, l'attivita della cooperativa deve considerarsi pur sempre connessa. (applicazione ai fini della qualificazione come impresa agricola, ed alla assoggettabilita alle Disposizioni relative all'Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, di una cooperativa costituita da viticoltori per la vendita e la lavorazione delle uve prodotte nei fondi dei soci).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135 com. 2, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)