Sez. 2, Sentenza n. 1548 del 21/01/2009 (Rv. 607214 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Sentenza secondo equità - Contratto concluso mediante moduli o formulari - Regime delle impugnazioni - Giudizio instaurato dopo il 9 febbraio 2003 - Applicabilità del giudizio di equità - Contratti di massa - Esclusione - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza resa secondo equità dal giudice di pace sulla mera base del valore della causa, ma relativa ad un contratto concluso mediante moduli o formulari ex art. 1342 cod. civ., e conseguentemente esclusa da tale regola di decisione, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ., applicabile a tutte le controversie instaurate dopo il 9 febbraio 2003, non rilevando che si faccia valere come motivo di ricorso proprio l'errore in cui è incorso il giudice di pace, in quanto il mezzo d'impugnazione deve riflettere la situazione processuale nella sua effettiva essenza a prescindere dalla valutazione che ne abbia dato il giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Decreto Legge 08/02/2003 num. 18 CORTE COST., Legge 07/04/2003 num. 63 art. 1 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)