Sez. 2, Sentenza n. 19934 del 25/09/2007 (Rv. 599357 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Sentenza pronunciata dal giudice di pace, secondo equità, in causa almeno in parte di valore indeterminabile - Impugnazione esperibile - Appello - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Qualora il giudice di pace abbia erroneamente deciso secondo equità una causa che eccede i limiti di valore di cui all'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., il mezzo d'impugnazione esperibile contro tale pronuncia è l'appello e non il ricorso per cassazione, che va dichiarato, di conseguenza, inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)