diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 19934 del 25/09/2007 (Rv. 599357 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Sentenza pronunciata dal giudice di pace, secondo equità, in causa almeno in parte di valore indeterminabile - Impugnazione esperibile - Appello - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2007-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599357-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Qualora il giudice di pace abbia erroneamente deciso secondo equità una causa che eccede i limiti di valore di cui all'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., il mezzo d'impugnazione esperibile contro tale pronuncia è l'appello e non il ricorso per cassazione, che va dichiarato, di conseguenza, inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)