Sez. 3, Sentenza n. 26297 del 14/12/2007 (Rv. 601028 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Sentenza - Regime delle impugnazioni - Giudizio instaurato dopo il 9 febbraio 2003 - Applicabilità del giudizio di equità secondo l'art. 113 cod. proc. civ. novellato - Contratti di massa - Esclusione - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Mezzo d'impugnazione esperibile - Appello.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza del giudice di pace avente ad oggetto un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., quando l'atto citazione risulti notificato successivamente al 9 febbraio 2003 e conseguentemente trovi applicazione, ai sensi dell'art. 1"bis" del d.l. n. 18 del 2003 convertito nella legge n. 63 del 2003, la nuova formulazione dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui esclude il ricorso al giudizio di equità quando il processo abbia ad oggetto un contratto "di massa", essendo in questo caso esperibile l'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Decreto Legge 08/02/2003 num. 18 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 08/02/2003 num. 18 art. 1 bis CORTE COST., Legge 07/04/2003 num. 63 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)