Sez. L, Sentenza n. 4741 del 01/09/1982 (Rv. 422702 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DIRITTO ALLA RELATIVA PENSIONE - REQUISITI - MANCANZA DI CONTRIBUZIONE - CONDIZIONE DELL'AZIONE - MANCANZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DIRITTO ALLA RELATIVA PENSIONE - REQUISITI - MANCANZA DI CONTRIBUZIONE - CONDIZIONE DELL'AZIONE - MANCANZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO.*
Il requisito contributivo, necessario unitamente a quello assicurativo e alla riduzione della capacità di guadagno nella misura stabilita dalla legge, per il conseguimento del diritto alla pensione di Invalidità, costituisce una condizione dell'Azione, onde la sua Mancanza è rilevabile d'ufficio dal giudice del merito. (V 4961/81, mass n 415736, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)