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Sez. U, Sentenza n. 5945 del 21/11/1984 (Rv. 437606 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITÀ - IN GENERE - ECCEZIONI - FATTISPECIE - TRASPORTO MARITTIMO - CLAUSOLA DEROGATIVA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - INSERIMENTO DELLA CLAUSOLA NEL CONTRATTO E NELL'ORIGINALE NEGOZIALE DELLA POLIZZA DI CARICO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1984-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437606-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITÀ - IN GENERE - ECCEZIONI - FATTISPECIE - TRASPORTO MARITTIMO - CLAUSOLA DEROGATIVA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - INSERIMENTO DELLA CLAUSOLA NEL CONTRATTO E NELL'ORIGINALE NEGOZIALE DELLA POLIZZA DI CARICO - EFFETTI.*

In tema di trasporto marittimo, la clausola derogativa della giurisdizione del giudice italiano, che le parti contraenti, nel concorso dei presupposti e dei requisiti fissati dal diritto comune o dal diritto speciale internazionale applicabile al rapporto, abbiano validamente inserito nel contratto e riportato nell'originale negoziabile della polizza di carico, è operante anche nei confronti dei successivi prenditori del titolo secondo la relativa legge di circolazione, senza che si renda necessaria la ripetizione, ad ogni suo trasferimento, degli adempimenti formali condizionanti la validità della clausola medesima fra detti contraenti, in considerazione della stretta connessione fra esecuzione del trasporto e diritto alla consegna della merce, che scaturisce dalla polizza in favore del portatore, nonché del subingresso del giratario di essa nei diritti e negli obblighi del caricatore. (V 4746/79, mass n 401325; (V 466/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Navig. art. 463, Cod. Navig. art. 464, Cod. Navig. art. 467, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)