Sez. L, Sentenza n. 17655 del 20/11/2003 (Rv. 568347 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Trattamento di maternità - Presupposti - Iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti - Necessità - Iscrizione retroattiva - Diritto alle prestazioni solo a partire dalla richiesta di iscrizione - Configurabilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
Il rapporto previdenziale, nell'ambito dei coltivatori diretti, anche in relazione all'assicurazione di maternità, non si instaura automaticamente al momento in cui viene ad esistenza una posizione lavorativa astrattamente idonea a legittimare l'iscrizione nell'elenco di categoria, occorrendo invece necessariamente l'effettiva iscrizione; tale iscrizione, ove effettuata dalla competente autorità amministrativa con effetto retroattivo, comporta per l'interessato l'obbligo del versamento dei contributi, ma non il diritto alle prestazioni, che sorge solo per il periodo successivo alla richiesta di iscrizione negli elenchi, a nulla rilevando che tale iscrizione sia retroattiva e comporti il pagamento dei relativi contributi, senza che assuma rilievo la non corrispondenza tra versamento dei contributi e diritto alle prestazioni, atteso che quest'ultimo è legato nel nostro ordinamento alla compresenza di molteplici requisiti, tra i quali l'assolvimento, da parte della lavoratrice, del dovere - onere di tempestiva denuncia dell'insorgenza dei presupposti di legge per l'assicurazione obbligatoria.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1987 num. 546 art. 1 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 11, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)