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Sez. L, Sentenza n. 8074 del 08/04/2011 (Rv. 616747 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Coltivatrici dirette - Trattamento di maternità - Presupposti - Iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti - Sufficienza - Versamento di contributi - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616747-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Ai fini del diritto all'indennità di maternità in favore delle coltivatrici dirette, non è necessario il versamento effettivo della contribuzione, ma è sufficiente l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, non sussistendo alcuna corrispettività tra accreditamento contributivo e prestazione (essendo previsto solo un contributo annuo per ogni iscritto) e non configurandosi, peraltro, alcun automatismo nel rapporto assicurativo, che non si instaura al momento in cui viene ad esistenza una posizione lavorativa astrattamente idonea a legittimare l'iscrizione nell'elenco di categoria ma, solo, al momento dell'effettiva iscrizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 31, Legge 29/12/1987 num. 546 art. 1 CORTE COST., Legge 29/12/1987 num. 546 art. 6, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)