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Sez. L, Sentenza n. 11162 del 16/07/2003 (Rv. 565167 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Termine per la riassunzione - Decorrenza - Conoscenza legale dell'evento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565167-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE

La morte del procuratore della parte, anche dopo le pronunce della Corte costituzionale n. 139 del 1967 e n. 159 del 1971, produce l'interruzione automatica del processo dal momento del suo verificarsi, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti o il giudice, ma il termine per la riassunzione, a seguito delle citate pronunce, decorre non più dal momento in cui l'evento si è verificato, bensì da quello della notificazione o dichiarazione dell'evento e cioè dalla conoscenza legale di esso, mentre il provvedimento di interruzione ha natura e funzione meramente dichiarativa e non integrativa della fattispecie interruttiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che la conoscenza legale dell'evento intervenuta in un processo facesse decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione ad altri processi in cui la parte era assistita dal medesimo difensore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)