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Sez. 5 - , Sentenza n. 8520 del 27/03/2019 (Rv. 653347 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI - IN GENERE | Fondazione Ordine Mauriziano - Regime di favore ex art. 88, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653347-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI - IN GENERE

In tema di IRPEG, la Fondazione Ordine Mauriziano, sebbene abbia natura di ente pubblico ospedaliero, non gode del regime di agevolazione fiscale previsto dall'art. 88, lett. b), del d.P.R. n. 817 del 1986 (applicabile "ratione temporis"), svolgendo anche ulteriori compiti in materia di beneficienza, istruzione e di culto che, sebbene non prevalenti rispetto alle finalità sanitarie, precludono l'applicazione della normativa di favore, che opera solo per gli enti istituiti esclusivamente per l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie.

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1986 num. 917 art. 88 com. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 41, Legge 12/02/1968 num. 132 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)