Sez. 5, Sentenza n. 18458 del 26/10/2012 (Rv. 624157 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE | Presupposti per l'assoggettamento all'imposta - Ente pubblico - Natura delle funzioni svolte dall'ente - Esercizio di funzioni statali o di attività commerciale o di attività non commerciale - Accertamento da parte del giudice di merito - Esame dello statuto o, in difetto, dell'attività effettiva svolta - Fattispecie relativa all'EZIT (Ente per la Zona Industriale di Trieste).
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE
In tema di IRPEG, ai fini dell'assoggettabilità ad imposta di un ente (nella specie, l'EZIT, Ente per la Zona Industriale di Trieste), ai sensi degli artt. 87 e 88 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, occorre verificare, da parte del giudice di merito, sul piano formale, se le finalità dell'ente siano determinate dall'atto costitutivo, ove redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, e, quindi, tendendo conto dell'attività svolta in concreto, se il medesimo soggetto eserciti funzioni statali ed in che misura, oppure, invece, svolga attività commerciale, oppure ancora costituisca ente non commerciale, e, in quest'ultimo caso, quali cespiti siano imponibili e quali siano esenti da tassazione ai sensi dell'art. 108 del d.P.R. citato.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)