diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29185 del 06/12/2017 (Rv. 646289 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Esenzione ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 917 del 1986 (corrispondente al previgente art. 88 del medesimo d.P.R., applicabile "ratione temporis") - Associazioni ed enti gestori di demanio collettivo - Requisiti - Onere della prova - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646289-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI

In tema di imposta sul reddito, l'individuazione delle associazioni e degli enti gestori del demanio collettivo esenti dall'imposta, in applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 917 del 1986 (corrispondente al previgente art. 88 del medesimo d.P.R., applicabile "ratione temporis"), deve deve tenere conto dell'interpretazione di stretto diritto delle norme agevolative di esenzione e della necessità di verificare il mancato svolgimento di attività commerciali, desumibile dall'atto costitutivo o dall'attività effettivamente esercitata, gravando comunque l'onere di provare la sussistenza dei requisiti dell'esenzione a carico del contribuente richiede il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della CTR che aveva ritenuto esente da IRPEG il Consorzio agrario di comunioni familiari di Vicinia di Camporosso, a cui era stata riconosciuta personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 3 della l.reg. Friuli Venezia Giulia n. 3 del 1996, ritenendo non tassativa l'elencazione di comunioni familiari, contenuta all'art. 10, comma 2, della l. n. 1102/1971, senza tenere conto della interpretazione restrittiva delle norme di esenzione, della natura non pubblicistica dell'ente e dello svolgimento esclusivo di attività di interesse collettivo, sebbene l'Amministrazione avesse dimostrato che tra gli scopi statutari vi fosse l'esercizio di attività commerciali e la preposizione dell'ente alla gestione di beni oggetto di comunione, il cui godimento era rivolto a favore dei soli partecipanti alla comunione stessa).

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1986 num. 917 art. 74, Legge 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST., Legge 03/12/1971 num. 1102 art. 10 CORTE COST., Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 05/01/1996 num. 3 art. 3, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 05/01/1996 num. 3 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)