Sez. L, Sentenza n. 13959 del 16/06/2009 (Rv. 608865 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO | Principio dell'efficacia obbligatoria e non reale del preavviso - Fondamento - Conseguenze - Computabilità ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni d'iscrizione nell'AGO contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell'indennità ordinaria - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO
Il recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con esonero per il lavoratore dalla relativa prestazione, determina l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti giuridici, con la conseguenza che il periodo di preavviso non lavorato non può essere computato ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni d'iscrizione nell'AGO contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)