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Sez. 1, Sentenza n. 1604 del 22/01/2009 (Rv. 606275 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Sentenza della Corte costituzionale n. 470 del 1990 - Effetti - Immediata esperibilità dell'azione di determinazione dell'indennità di occupazione - Condizioni - Pronuncia del decreto di occupazione - Sufficienza - Conclusione del procedimento ablativo - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606275-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 470 del 1990 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, così come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della commissione prevista dall'art. 16, dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consentiva ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene che ne è oggetto - l'unica condizione per l'immediata esperibilità dell'azione di determinazione dell'indennità di occupazione, è costituita dalla pronuncia del decreto di occupazione temporanea d'urgenza, in seguito al quale, dunque, l'espropriato è autorizzato a chiedere, alla scadenza di ciascuna annualità maturata, l'indennizzo ad essa relativo, a prescindere dall'esito del procedimento ablativo e dalle modalità della sua conclusione.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)