Sez. 1, Sentenza n. 24069 del 28/12/2004 (Rv. 578829 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Decreto di esproprio - Rinvio ai criteri indennitari di cui alla legge n. 385 del 1980 - Disapplicabilità "in parte qua" - Conseguenze - Immediata azionabilità del diritto alle indennità di espropriazione ed occupazione - Prescrizione di tali diritti - Decorrenza - Dalla data del decreto di esproprio e dalla scadenza di ciascuna annualità dell'occupazione - Data delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale degli artt. 19, comma quarto, e 20 legge n. 865 del 1971 - Rilevanza - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Ove il decreto di esproprio di un suolo edificabile rinvii, quanto alla determinazione dell'indennità, ai criteri di cui alla legge n. 385 del 1980, già dichiarati incostituzionali (Corte cost. sent. n. 223 del 1983) alla data dell'adozione del provvedimento ablatorio, quest'ultimo va disapplicato nella parte in cui adotta tali illegittimi criteri, e l'espropriante ha diritto di ottenere, sin dalla data del medesimo provvedimento, la liquidazione dell'indennità di espropriazione secondo i criteri stabiliti dagli artt. 39 e 40 della legge n. 2359 del 1865 (non essendo ancora in vigore quelli di cui all'art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992, conv., con modif., nella legge n. 359 del 1992), nonché la liquidazione dell'indennità di occupazione sin dalla scadenza di ciascun anno dell'occupazione stessa; con la conseguenza che il termine decennale di prescrizione dei diritti a tali indennità decorre, rispettivamente, dalla predetta data e dalle predette scadenze annuali, senza che rilevi in contrario la circostanza che l'immediata azionabilità dei medesimi diritti sia stata riconosciuta soltanto a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971 (Corte cost. sent. n. 67 del 1990) e dell'art. 20, comma quarto, della stessa legge (Corte cost. sent. n. 470 del 1990), poiché la preclusione dell'azione imposta da una norma illegittima "ab origine" costituisce mero ostacolo di fatto, e non giuridico, all'esercizio del diritto.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)