Sez. U, Sentenza n. 917 del 03/02/1996 (Rv. 495697 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Funzione - Assorbibilità nell'indennità di espropriazione - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
Ogni occupazione temporanea e d'urgenza di beni immobili, imposta dall'esigenza di una più celere esecuzione dell'opera dichiarata di pubblica utilità rispetto ai tempi occorrenti per le procedure espropriative - non escluse quelle poste in essere in esecuzione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui alla legge n. 219 del 1981 - ingenera una obbligazione indennitaria volta a compensare "medio tempore", per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento, cioè una perdita reddituale che, essendo diversa da quella (patrimoniale) della perdita della proprietà del cespite, postula un ristoro separato ed aggiuntivo, non assorbibile nell'indennità di espropriazione.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1980 num. 219 art. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)