Sez. 3, Ordinanza n. 14566 del 11/10/2002 (Rv. 557865 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Giudizio civile per un fatto costituente reato - Pendenza del giudizio penale - Obbligo di sospensione del giudizio civile - Ipotesi previste dall'art. 75 cod. proc. pen. - Ipotesi di uscita involontaria dal processo penale - Prosecuzione del giudizio civile - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
In tema di azione civile per risarcimento dei danni promossa dalla parte lesa per un fatto costituente reato, il giudice civile è tenuto a sospendere il giudizio solo nei casi in cui si verifichi una delle condizioni che, in base alle disposizioni del codice di procedura penale che disciplinano i rapporti tra azione civile e giudizio penale, impongono di sospendere il giudizio civile (nella specie, azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale), nelle ipotesi, invece, che l'uscita dal processo penale e l'inizio dell'azione in sede civile conseguano non ad una scelta volontaria, ma ad eventi non imputabili alla parte, non si applica l'art. 75, comma terzo, cod. proc. pen. e, pertanto, l'azione legittimamente esercitata in sede civile non è suscettibile di sospensione e può essere proseguita e decisa in tale sede.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)