Sez. 1, Sentenza n. 1470 del 18/05/1971 (Rv. 351771 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - RIESAME DEI PRESUPPOSTI DI FATTO - DIVIETO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - RIESAME DEI PRESUPPOSTI DI FATTO - DIVIETO.*
Dopo l'annullamento per errore di diritto della sentenza emessa nel giudizio di appello non e consentito, in Sede di rinvio, rimettere in discussione i fatti definitivamente accertati dalla sentenza cassata, i quali costituiscono il necessario antecedente logicò giuridico nella pronunzia di Cassazione. (Conf 450'70, mass n 345445).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)