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Sez. 1, Sentenza n. 1470 del 18/05/1971 (Rv. 351771 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - RIESAME DEI PRESUPPOSTI DI FATTO - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1971-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351771-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - RIESAME DEI PRESUPPOSTI DI FATTO - DIVIETO.*

Dopo l'annullamento per errore di diritto della sentenza emessa nel giudizio di appello non e consentito, in Sede di rinvio, rimettere in discussione i fatti definitivamente accertati dalla sentenza cassata, i quali costituiscono il necessario antecedente logicò giuridico nella pronunzia di Cassazione. (Conf 450'70, mass n 345445).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)