Sez. 1, Sentenza n. 3669 del 21/06/1984 (Rv. 435666 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DISCIPLINA EX ART. 2 LETT. A) D.L. N. 660 DEL 1973, CONVERTITO IN LEGGE N. 823 DEL 1973 - IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A SOGGETTO TASSABILE IN BASE A BILANCIO, PRESENTANTE UNA DICHIARAZIONE DI PERDITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DISCIPLINA EX ART. 2 LETT. A) D.L. N. 660 DEL 1973, CONVERTITO IN LEGGE N. 823 DEL 1973 - IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A SOGGETTO TASSABILE IN BASE A BILANCIO, PRESENTANTE UNA DICHIARAZIONE DI PERDITA.*
Nella disciplina del cosiddetto condono fiscale, di cui all'art. 2 lett. A) del d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito con modificazioni in legge 19 dicembre 1973 n. 823, l'imponibile da prendere a base, per l'applicazione dell'imposta, è determinato con riferimento rigido ed automatico a quello accertato dall'ufficio ed a quello dichiarato dal contribuente, e, precisamente, mediante una riduzione dell'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al 40% della differenza fra esso e l'imponibile dichiarato, nonché di un ulteriore importo pari al 25% dell'imponibile dichiarato. Ciò comporta, nei confronti di un soggetto tassabile in base a bilancio, il quale abbia presentato una dichiarazione di perdita, che, mentre è preclusa l'indicata ulteriore riduzione del 25%, il condono va applicato riducendo l'accertamento dell'ufficio del 40% della sua differenza dalla perdita dichiarata, e, cioè, tenendo conto dell'entità della perdita, quale dato di segno negativo, restando esclusa la possibilità di considerare la dichiarazione di perdita come dichiarazione di un imponibile zero.*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 2 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)