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Sez. 1, Sentenza n. 1690 del 13/03/1986 (Rv. 445036 - 01)

TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - DISCIPLINA EX D.L. N. 660 DEL 1973 - MODIFICAZIONE DELLA DEFINIZIONE INTERVENUTA - LIMITI - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE SULLA BASE DEL RAFFRONTO FRA L'ACCERTAMENTO DELL' UFFICIO ED UNA DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE NEGATIVA PER EFFETTO DI PERDITE - SUCCESSIVE RETTIFICAZIONI DEL DEBITO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445036-01

TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - DISCIPLINA EX D.L. N. 660 DEL 1973 - MODIFICAZIONE DELLA DEFINIZIONE INTERVENUTA - LIMITI - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE SULLA BASE DEL RAFFRONTO FRA L'ACCERTAMENTO DELL' UFFICIO ED UNA DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE NEGATIVA PER EFFETTO DI PERDITE - SUCCESSIVE RETTIFICAZIONI DEL DEBITO - INAMMISSIBILITÀ.*

Nella disciplina del condono tributario di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823, la possibilità dell'ufficio di modificare le definizioni intervenute, a norma dell'art. 11 secondo comma, è prevista, oltre che nel caso di errore materiale, solo per violazione delle Disposizioni del decreto medesimo. Pertanto, nell'ipotesi d'imponibile determinato, come consentito dall' art. 2 del citato decreto, sulla base del raffronto fra l'accertamento dell'ufficio ed una dichiarazione del contribuente negativa per effetto di perdite, il predetto art. 11 non autorizza una successiva rettificazione del debito sotto il profilo dell'illegittimità di una dichiarazione d'imponibile di segno negativo e della sua equiparazione ad un imponibile pari a zero. (V 5590/84, mass n 437270; (V 3669/84, mass n 435666).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 112, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)