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Sez. 1, Sentenza n. 5590 del 05/11/1984 (Rv. 437270 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - CONDONO TRIBUTARIO - APPLICAZIONE - CRITERIO EX ART. 2 DEL DECRETO LEGGE N. 660 DEL 1973 - DICHIARAZIONE NEGATIVA DEL CONTRIBUENTE - EFFETTI - DICHIARAZIONE NEGATIVA PER PERDITE INERENTI AD ESERCIZI ANTERIORI NON COMPUTABILI IN DETRAZIONE - INFLUENZA - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437270-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - CONDONO TRIBUTARIO - APPLICAZIONE - CRITERIO EX ART. 2 DEL DECRETO LEGGE N. 660 DEL 1973 - DICHIARAZIONE NEGATIVA DEL CONTRIBUENTE - EFFETTI - DICHIARAZIONE NEGATIVA PER PERDITE INERENTI AD ESERCIZI ANTERIORI NON COMPUTABILI IN DETRAZIONE - INFLUENZA - INCLUSIONE.*

Nella disciplina del cosiddetto condono tributario di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823, con riguardo a periodo d'imposta per il quale sia stato notificato l'accertamento, l'applicazione del criterio fissato dall'art. 2, secondo il quale la Determinazione del dovuto è effettuata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al quaranta per cento della differenza fra l'imponibile stesso e quello dichiarato dal contribuente, e di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato, non resta esclusa dalla circostanza che detta dichiarazione sia negativa, la quale spiega rilievo solo nel caso che, essendo pari a zero l'imponibile dichiarato, è inoperante la suddetta ulteriore riduzione del venticinque per cento. Tale principio non trova deroga per il caso in cui si tratti di dichiarazione negativa per perdite inerenti ad esercizi anteriori, delle quali si assuma la non computabilità in detrazione (nella specie, sotto il profilo della violazione dell'art. 112 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645), tenuto conto che l'amministrazione, ammesso il contribuente al condono, non può invocare una revisione della liquidazione della imposta dovuta, secondo i rigidi parametri fissati dal citato decreto, se non per errori materiali o violazione delle norme dello stesso decreto, non anche, pertanto, per errori di diritto relativi ad altre Disposizioni. (V 4041/84, mass n 436016; (V 3935/84, mass n 435899; (V 3669/84, mass n 435666).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 112, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)