diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 500 del 07/03/1964 (Rv. 300647 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - DOMANDA GIUDIZIALE - EFFICACIA GENERALE - COSTITUZIONE IN MORA - EFFICACIA PER LE SOLE OBBLIGAZIONI - EFFETTI NEI RIGUARDI DEL DIRITTO DI ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300647-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - DOMANDA GIUDIZIALE - EFFICACIA GENERALE - COSTITUZIONE IN MORA - EFFICACIA PER LE SOLE OBBLIGAZIONI - EFFETTI NEI RIGUARDI DEL DIRITTO DI ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*

Mentre la domanda giudiziale e atto che vale a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione rispetto a qualsiasi diritto soggetto a prescrizione, ed e percio causa generale d'interruzione, la Costituzione in mora del debitore (art 2943 ultimo comma cod civ) una tale efficacia puo avere limitatamente ai diritti di obbligazione, e non puo, pertanto, valere come mezzo interruttivo della prescrizione nei confronti del diritto potestativo di annullamento di un contratto. (V.2090-62' 2074-61' 3249-59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)