Sez. 1, Sentenza n. 572 del 02/03/1973 (Rv. 362638 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - DEBITO DELL'ASSICURATORE - DEBITO DI VALORE - MASSIMALE FISSATO IN DENARO - IRRILEVANZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - DEBITO DELL'ASSICURATORE - DEBITO DI VALORE - MASSIMALE FISSATO IN DENARO - IRRILEVANZA.*
Il debito dell'assicuratore contro i danni e debito di valore e non di valuta perche l'oggetto dell'Assicurazione e costituito, a norma dell'art 1905 cod civ, dal risarcimento del danno sofferto dall'assicurato. Il riferimento al risarcimento del danno ed al valore della cosa assicurata e difatti costante in tutte le Disposizioni di legge che regolano la soggetta materia, e segnatamente negli art da 1904 a 1909 cod civ, sicche a nulla rileva che l'adempimento dell'assicuratore, anziche consistere nella reintegrazione in Forma specifica, avvenga mediante l'esborso di una somma di denaro, questa non essendo predeterminata ma risultando invece dalla valutazione del danno e costituendo il modo normale di risarcimento. Questo principio deve essere applicato anche nei casi in cui le parti abbiano convenuto un 'massimalè, espresso in moneta, come limite (assolutamente lecito ai sensi dell'art 1322 cod civ) della responsabilita dell'assicuratore, non apparendo sufficiente la fissazione di un tal limite a trasformare l'Obbligo di risarcimento in quello di pagamento di una somma (asseritamente) predeterminata al momento del contratto. (V 574/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)