Sez. 3, Sentenza n. 5999 del 08/11/1980 (Rv. 409775 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - DEBITO DELL'ASSICURATORE - NATURA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - DEBITO DELL'ASSICURATORE - NATURA.*
Il debito dell'assicuratore contro i danni, come risulta dal costante riferimento al risarcimento del danno ed al valore della cosa assicurata in tutte le Disposizioni di legge che regolano la materia, ed in particolare negli artt da 1904 a 1909 cod civ, e debito di valore e non di valuta, poiche l'oggetto dell'Assicurazione e costituito, ai sensi dell'art 1905 cod civ, dal risarcimento del danno sofferto dall'assicurato a nulla rilevando che l'adempimento dell'assicuratore consista non nella reintegrazione in Forma specifica, bensi nell'erogazione di una somma di denaro non predeterminata ma commisurata alla valutazione del danno, oppure che le parti abbiano convenuto un 'massimalè espresso in moneta come limite della responsabilita dell'assicuratore, assolutamente lecito ai sensi dell'art 1322 cod civ, ma del tutto inidoneo a trasformare l'obbligazione di risarcimento in quella di pagamento di una somma predeterminata. (V 1582/80, mass n 405151; (V 574/56; (Conf 572/73, mass n 362638).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)