Sez. 1, Sentenza n. 1582 del 10/03/1980 (Rv. 405151 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DELL'ASSICURATORE - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITA - CONFERIMENTO AD UN COLLEGIO DI PERITI DI POTERI QUANTIFICATORI E LIQUIDATORI DEL DANNO RISARCIBILE - TRASFORMAZIONE IN DEBITO DI VALUTA - ESCLUSIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA INTERVENUTA DOPO IL FATTO DANNOSO - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE EX OFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - LEGITTIMITA - ALTERAZIONE CONSEGUENTE DEI TERMINI REALI DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DELL'ASSICURATORE - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITA - CONFERIMENTO AD UN COLLEGIO DI PERITI DI POTERI QUANTIFICATORI E LIQUIDATORI DEL DANNO RISARCIBILE - TRASFORMAZIONE IN DEBITO DI VALUTA - ESCLUSIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA INTERVENUTA DOPO IL FATTO DANNOSO - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE EX OFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - LEGITTIMITA - ALTERAZIONE CONSEGUENTE DEI TERMINI REALI DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
Nei contratti di Assicurazione contro i danni l'obbligazione dello assicuratore, ancorche abbia normalmente come oggetto la semplice corresponsione di una somma di danaro e non la reintegrazione del danno in Forma specifica, e obbligazione di valore, in quanto la indennita costituisce soltanto la traduzione monetaria del danno ed il mezzo normale di risarcimento, ne tale natura e modificata o trasformata in quella di debito di valuta per il conferimento - previsto nella polizza - ad un collegio di periti di poteri quantificatori e liquidatori del danno risarcibile. Conseguentemente, anche a tale obbligazione di valore si applica il principio - operante in tema di risarcimento del danno - secondo cui la svalutazione monetaria intervenuta dopo la verificazione del fatto generatore del risarcimento puo essere accertata e liquidata anche ex officio dal giudice d'appello, il quale in tal modo compie unicamente una aestimatio aggiornata del danno gia prodottosi, senza alterare i termini reali della domanda (risarcimento del danno). (V 572/73, mass n 362638).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1905, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)