Sez. 6, Sentenza n. 12051 del 13/10/1982 Ud. (dep. 18/12/1982) Rv. 156711 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - ESTREMI.*
Il principio della specificità dei mezzi di impugnazione comporta che la parte impugnante ha l'Onere di dedurre le censure che intende muovere su punti circoscritti della decisione gravata e di indicare, sia pure in modo succinto, gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle censure mosse: essi infatti condizionano lo stesso Esercizio del potere di controllo che caratterizza la funzione del giudice dell'impugnazione. (Conf mass n 153409 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)