Sez. 1, Sentenza n. 8826 del 15/03/1984 Ud. (dep. 20/10/1984) Rv. 166206 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - NOZIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - NOZIONE - FATTISPECIE.*
In ogni caso di impugnazione i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità e cioè devono consistere nella indicazione chiara di una determinata censura avente ad oggetto il provvedimento impugnato nel suo complesso o una parte di esso, che deve essere perfettamente identificabile, ovvero uno o più degli Atti che hanno preceduto tale provvedimento (o una parte dell'atto), nonché nell'indicazione, sia pure sintetica ma completa delle ragioni di fatto e di ricorso su cui si intende fondare la censura. (fattispecie in cui è stato ritenuto generico il motivo di ricorso in Cassazione con cui era stata dedotta semplicemente la richiesta "di applicazione dell'art. 80 della legge n. 685/1975". (V mass n 156711, e ivi citate sulla nozione di specificità dei motivi; (V mass n 155909, ed ivi citate; (V mass n 153873; (V mass n 153541).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)