Sez. 1, Sentenza n. 2144 del 07/04/1995 Cc. (dep. 06/05/1995) Rv. 201187 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere | Termini di fase fino alla pronuncia della sentenza di primo grado - Criteri di computo - Riferimento alla "pena stabilita dalla legge" - Nozione estesa, oltre che alla norma incriminatrice, anche ad ogni altra norma di cui si debba obbligatoriamente tener conto - Fattispecie in tema di successione di leggi nel tempo, concernenti gli stupefacenti.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere
Ai fini della individuazione dei termini di fase della custodia cautelare, fino alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, dovendosi far riferimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 278 e 303, comma primo, lett. a) e b), cod. proc. pen., alla "pena stabilita dalla legge", detta espressione, attesa la onnicomprensività del termine "legge", va intesa nel senso che deve aversi riguardo non solo (come avviene abitualmente), ai limiti edittali indicati nella norma incriminatrice, ma anche a quelli eventualmente ricavabili da altre norme di cui debbasi obbligatoriamente tener conto (salvo quanto previsto nella seconda parte del citato art. 278 cod. proc. pen.) in quanto destinate ad avere necessariamente incidenza nella determinazione non in concreto (cioè nella futura valutazione del giudice), ma in astratto, del trattamento sanzionatorio applicabile nella fattispecie legale per cui si procede. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che correttamente, essendo stato rubricato il reato di cui all'art. 73 del T.U. in materia di stupefacenti approvato con d.P.R. n. 309/90, per un fatto commesso anteriormente all'entrata in vigore del detto d.P.R., si fosse fatto riferimento, come pena massima, tenendo conto della regola dettata dall'art. 2, comma terzo, cod. pen., non a quella prevista dal detto art. 73 ma a quella, inferiore, prevista dal previgente art. 71 della legge n. 685/75).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)