Sez. 3, Sentenza n. 41584 del 13/10/2005 Cc. (dep. 18/11/2005) Rv. 232897 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - DETERMINAZIONE DELLA PENA | Sentenza di applicazione della pena detentiva convertita nella sanzione pecuniaria - Applicabilità della misura cautelare dell'obbligo di dimora - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - DETERMINAZIONE DELLA PENA
In tema di misure cautelari, non sussistono le condizioni di applicabilità di cui all'art. 280, comma primo, cod. proc. pen. quando all'imputato sia stata applicata, a seguito di patteggiamento, una pena detentiva, convertita in una pena pecuniaria ex art. 57 L. n. 689 del 1981, in base ad una prognosi favorevole. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che tale prognosi favorevole fosse anche in manifesta contraddizione con le esigenze cautelari poste a fondamento dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)