Sez. L, Sentenza n. 21703 del 13/10/2009 (Rv. 612520 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Danni da vaccinazioni obbligatorie o emotrasfusioni infette - Indennità integrativa speciale ex art. 2, secondo comma, della legge n. 210 del 1992 - Rivalutazione annuale - Esclusione - Limitazione all'indennizzo ex art. 2, primo comma, della legge n. 210 del 1992 - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni od emoderivati, la rivalutazione annuale non si applica all'indennità integrativa speciale, prevista all'art. 2, secondo comma, della legge 25 luglio 1992, n. 210, sia perchè il legislatore ne ha espressamente stabilito il riconoscimento solo per l'indennizzo, autonomamente disciplinato dal primo comma dell'art. 2 cit. (così come modificato dalla legge 25 luglio 1997, n. 238), sia perchè l'indennità integrativa speciale ha proprio la funzione di attenuare od impedire gli effetti della svalutazione monetaria, per cui è ragionevole che ne sia esclusa normativamente la rivalutabilità.
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1959 num. 324 art. 2 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 25/07/1997 num. 238 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)