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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29080 del 27/12/2011 (Rv. 620111 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Danni da emotrasfusione - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 13, del d.l. n. 78 del 2010 - Conseguenze - Indennità integrativa speciale ex art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992 - Rivalutazione - Spettanza.
Stato
decisa il 2011-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620111-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati, l'indennità integrativa speciale ex art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992 è soggetta a rivalutazione annuale, avendo la Corte costituzionale, con sentenza n. 293 del 2011, dichiarato illegittima per violazione del principio di uguaglianza (rispetto ai danneggiati da somministrazione di talidomide) l'esclusione della rivalutazione ex art. 11, comma 13, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 11 com. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)