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Sez. 6, Sentenza n. 415 del 01/02/1999 Cc. (dep. 16/03/1999) Rv. 213580 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Revocabilità - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213580-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE

Il p.m., purché non abbia già investito il giudice per le indagini preliminari della richiesta di archiviazione, è legittimato a revocare tale atto, e la revoca non è preclusa dal fatto che il p.m. abbia notiziato della richiesta la persona offesa dal reato, a norma dell'art. 408 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)