Sez. 2, Sentenza n. 10575 del 28/01/2003 Cc. (dep. 06/03/2003) Rv. 224855 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - AVOCAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE - IN GENERE | Richiesta di archiviazione - Mancata decisione "de plano" da parte del giudice - potere di avocazione - Sussistenza - Revoca della richiesta di archiviazione - Decisione del giudice sulla richiesta di archiviazione revocata - Legittimità.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - AVOCAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE - IN GENERE
In tema di archiviazione, in caso di revoca della richiesta avanzata dal pubblico ministero ad opera del procuratore generale avocante, non viene meno il potere del giudice delle indagini preliminari di disporre, all'esito dell'udienza in camera di consiglio, l'espletamento di ulteriori indagini, a norma dell'art. 409, comma 4 cod. proc. pen. , attraverso la fissazione del termine indispensabile per il compimento delle stesse (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha escluso che l'esercizio del potere di "revoca" possa espropriare il giudice, ritualmente investito, del corrispondente potere decisorio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 412 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)