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Sez. 6, Sentenza n. 2648 del 08/07/1996 Cc. (dep. 04/09/1996) Rv. 205861 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - IN GENERE | Richiesta di rinvio a giudizio formulata in udienza dal pubblico ministero - Provvedimento di archiviazione - Abnormità - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205861-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - IN GENERE

Deve considerarsi abnorme, perché si colloca al di fuori di qualsiasi schema normativo, il provvedimento di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari nonostante il pubblico ministero, nell'udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa, abbia formulato la richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato; quest'ultima infatti - ancorché più correttamente dovrebbe assumere la forma di istanza di restituzione degli atti al proprio ufficio - vale come revoca della precedente richiesta di archiviazione, alla quale dunque il giudice, stante la nuova manifestazione di volontà del pubblico ministero, non può più procedere.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)