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Sez. 5, Sentenza n. 3035 del 08/02/2008 (Rv. 601867 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE | Società di capitali - Responsabilità solidale del legale rappresentante - Impugnazione di avviso di accertamento emesso nei confronti della società - Motivi - Deduzione dell'illegittimità della pretesa tributaria - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2008-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601867-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE

L'amministratore di una società di capitali, al quale sia notificato, nella sua veste di responsabile solidale per interessi e sanzioni, un avviso di accertamento relativo ad imposte dovute dalla società, è legittimato ad impugnare il suddetto avviso non solo per ragioni personali e soggettive (quali il difetto della carica di amministratore all'epoca dei fatti), ma anche per motivi inerenti il merito della pretesa tributaria, nella misura in cui tale doglianza è preordinata a sottrarsi al pagamento di interessi e sanzioni. Ed è entro tali limiti che dev'essere costruita la pronuncia del giudice tributario, la quale spiega i suoi effetti esclusivamente nei limiti dell'interesse a ricorrere sussistente in capo all'amministratore non più in carica, e non si estende al debito di imposta della società.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 98 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)