Sez. L, Sentenza n. 11909 del 03/11/1992 (Rv. 479299 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo | Riassetti organizzativi per una più economica gestione dell'azienda - Rilevanza - Scelta imprenditoriale - Insindacabilità - Recesso del datore di lavoro preceduto da un licenziamento disciplinare nullo - Esclusione delle serietà della scelta imprenditoriale - Insussistenza - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo
I riassetti organizzativi per una più economica gestione dell'azienda, purché non pretestuosi, valgono ad integrare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966, restando insindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità - una volta che ne sia provata l'effettività - la relativa scelta imprenditoriale; la serietà di tale scelta, che deve essere valutata dal giudice del merito, non può essere esclusa solo perché il recesso del datore del datore per giustificato motivo oggettivo è stato preceduto da un licenziamento disciplinare nullo, dovendosi comunque verificare se pure in presenza di questo ricorrano serie esigenze organizzative che comportano la soppressione del posto di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)