Sez. L, Sentenza n. 12999 del 20/12/1995 (Rv. 495154 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda - Inclusione. Onere probatorio dell'imprenditore - Oggetto - Fattispecie relative a licenziamento di lavoratrice assunta a tempo parziale rifiutatasi di passare all'orario a tempo pieno.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, perché non pretestuosi e meramente strumentali ad incrementi dei profitti, bensì funzionali a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti, le quali influiscano in modo decisivo sulla normale attività produttiva ed impongano un'effettiva necessità di riduzione dei costi - grava sull'imprenditore l'onere della prova tanto della effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, quanto della impossibilità di impiego del dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale. (Nel caso di un lavoratrice assunta con contratto a tempo parziale per prestazioni nelle ore antimeridiane, e licenziata a seguito del suo rifiuto di modificare l'assetto contrattuale passando all'orario a tempo pieno, i giudici di merito avevano ritenuto giustificato il licenziamento in relazione alla dedotta necessità dell'imprenditore di disporre di prestazioni per l'intero arco della giornata; la decisione è stata cassata dalla Suprema Corte, sul rilievo del mancato accertamento delle circostanze relative alla obiettiva incompatibilità di tale esigenza con il mantenimento in servizio della lavoratrice a tempo parziale).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)