Sez. 2, Sentenza n. 4373 del 20/12/1974 (Rv. 373054 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO NEGATIVO DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - INIMPUGNABILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO NEGATIVO DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - INIMPUGNABILITA.*
Il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione ha carattere ordinatorio, e revocabile e modificabile da parte del medesimo giudice che lo ha emanato, la cui potestas iudicandi non ha formato oggetto di statuizione in alcun senso; pertanto, contro detto provvedimento non e ammissibile l'istanza di regolamento di Competenza. (Conf 3417'73, mass n 367389).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)