Sez. 1, Sentenza n. 1504 del 11/02/2000 (Rv. 533710 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione temporanea oggetto di convenzione di diritto privato - Mancata restituzione alla scadenza - Art. 5 bis, comma settimo bis legge n.319/1992 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Il criterio di liquidazione previsto per l'indennità di espropriazione all'articolo 5 bis, comma settimo bis della legge n. 319 del 1992 (introdotto dall'articolo 3, sessantacinquesimo comma della legge n. 223 del 1996) si applica in via analogica all'indennità di occupazione in virtù del collegamento funzionale che lega i due momenti; allorquando l'occupazione di un'area abbia costituito oggetto di un contratto di diritto privato e non sia inserita in un procedimento espropriativo, la mancata osservanza dell'accordo dà luogo ad un ordinario inadempimento contrattuale e il suddetto criterio non può trovare applicazione (nella specie era stata realizzata l'occupazione di un'area finalizzata all'espropriazione e, in forza di contratto, di altra area da utilizzarsi per l'esecuzione dei lavori e quindi da restituirsi ai proprietari; la seconda non era poi stata restituita alla scadenza ed era stata parzialmente interessata da opere - senza che venisse domandato l'accertamento degli effetti acquisitivi dell'occupazione -; in applicazione dell'esposto principio la S.C. ha confermato la decisione di merito che non aveva fatto applicazione dell'art. 5 bis nella liquidazione del danno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 319, Legge 23/12/1996 num. 223 art. 3 com. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)