diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 27444 del 13/12/2005 (Rv. 585982 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Ricorso proposto da parte di un Comune - Procura - Conferimento - Apposizione di una firma illeggibile da parte di supposto delegato del Sindaco - Mancata indicazione del soggetto conferente sia nell'intestazione del ricorso che nella procura - Derivante incertezza obiettiva sull'identità del conferente - Conseguenze - Invalidità della procura e correlata inammissibilità del ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2005-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585982-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., la certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige, perciò, che ne sia indicato il nome. Pertanto, nel caso di procura rilasciata da rappresentante del Comune, quando dall'esame della stessa si evince che, in virtù del segno di barra apposto sull'articolo determinativo che precede la qualifica di "Sindaco" seguita dalla sottoscrizione, l'effettivo sottoscrittore è indubbiamente persona diversa dal Sindaco, la quale ha operato per conto del medesimo, consegue che, allorquando non sia rilevabile né dalla procura alle liti né dall'intestazione del ricorso per cassazione il nome della persona che l'ha conferita sia per la mancata indicazione di ogni nominativo che per l'illeggibilità della firma apposta, la procura stessa è da ritenersi invalida con conseguente inammissibilità del ricorso proposto dal Comune.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)