Sez. U, Ordinanza n. 562 del 05/07/1993 (Rv. 483375 - 01)
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - Obbligazioni sorte o da eseguirsi in Italia | Risarcimento dei danni cagionati da uno straniero al patrimonio dell'attore italiano - Giurisdizione del giudice italiano ex art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Previo esame da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della questione interpretativa dell'espressione "luogo in cui il danno è sorto" - Necessità.
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - Obbligazioni sorte o da eseguirsi in Italia
Al fine di stabilire se, rispetto alla controversia promossa da cittadino italiano nei confronti dello straniero, per il risarcimento dei danni asseritamente da questi cagionati e subiti dall'attore in Italia, con riguardo al proprio patrimonio, sussista il momento di collegamento con la giurisdizione italiana, quale desumibile dall'art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 e precisato dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, è pregiudiziale l'esame della questione, da rimettersi, pertanto, alla medesima Corte, se, nell'applicazione della detta regola di competenza giurisdizionale, per "luogo in cui il danno è insorto" sia da intendere soltanto il luogo in cui si è prodotto un pregiudizio fisico provocato a persone o a cose, oppure anche il luogo in cui si sono prodotti i pregiudizi patrimoniali risentiti dall'attore.
Riferimenti normativi: Convenzione di Bruxelles 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)