Sez. U, Sentenza n. 9350 del 10/11/1994 (Rv. 488486 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Concessione ad una società italiana da parte di una concedente inglese della licenza esclusiva per la pubblicazione e vendita di un'opera editoriale - Pattuizione di un'opzione per la concessione dei relativi diritti per l'edizione francese della stessa opera - Rifiuto di accettazione dell'esercizio dell'opzione - Domanda di risarcimento della società italiana nei confronti della concedente - Giurisdizione del giudice italiano - Accertamento - Criteri - Collegamento ex art. 5 n. 1 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Presupposte responsabilità contrattuali - Conseguenze - Individuazione del luogo di verificazione dell'evento - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA
Con riguardo alla controversia, nella quale una S.p.A. italiana, già concessionaria per l'Italia della licenza esclusiva per la pubblicazione e la vendita di un'opera editoriale a fascicoli, chieda alla società inglese concedente il risarcimento dei danni che assuma esserle derivati dal rifiuto di questa di accettare l'esercizio dell'opzione, pattuita in contratto, per la concessione dei diritti relativi all'edizione francese della stessa opera, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano va verificata alla stregua del criterio di collegamento di cui all'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge n. 804 del 1971), vale a dire del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, trattandosi di azione fondata sulla responsabilità da inadempimento della concedente, perché presuppone un preesistente rapporto tra le parti, non già sulla responsabilità extracontrattuale o aquiliana della stessa; con la conseguenza che non trova applicazione, nell'ipotesi, il criterio di collegamento di cui al successivo n.3 dell'articolo citato ed è irrilevante l'individuazione del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)