Sez. 1, Sentenza n. 9223 del 01/09/1995 (Rv. 493848 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Indicazione del solo criterio astratto in base al quale è stato determinato il maggior valore - Sufficienza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In tema di imposta di registro ed INVIM, il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore, implicante per il giudice tributario il dovere di dichiararne la nullità, senza possibilità di conoscere nel merito della pretesa dell'amministrazione, non può essere dedotto dal mero rilievo che al contribuente è stato comunicato solo il criterio astratto in base al quale è stato determinato il maggior valore, senza aver accertato se l'indicazione del criterio di legge seguito nella stima, senza ulteriore specificazione del caso concreto, è sufficiente ad evitare che il fisco introduca nel giudizio di opposizione elementi di ampliamento della pretesa tributaria e che il contribuente sia sacrificato nel suo diritto di difesa, o se esso avrebbe dovuto essere integrato con riferimento ad altri elementi che avrebbero consentito l'adeguata esplicazione di tale diritto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)