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Sez. 1, Sentenza n. 10969 del 10/12/1996 (Rv. 501159 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Sufficienza - Condizioni - Riferimento ad elementi extratestuali - Ammissibilità - Limiti - Valutazione del giudice tributario circa la corrispondenza della motivazione ai requisiti di validità- Censurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1996-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501159-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE

In tema di imposta di registro, non può negarsi la validità di un avviso di accertamento sol perché questo risulti motivato con riferimento ad elementi extratestuali che il contribuente è in grado di conoscere (quale una relazione di stima redatta dall' U.T.E.), posto che, pure in tali casi, il contribuente è messo in condizioni di identificare compiutamente i termini e le ragioni dell'accertamento in questione, e quindi di approntare la propria difesa senza che, dal canto suo, l'amministrazione possa in seguito addurre in giudizio altre e diverse ragioni di accertamento. Lo stabilire se, in concreto, la motivazione di un determinato avviso di accertamento risponda o meno ai requisiti di validità sopra richiamati, è compito precipuo del giudice tributario e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare dalla Suprema Corte una revisione critica del suindicato giudizio, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso per cassazione, ben specifici errori di diritto in cui il giudice tributario sia incorso nell'emettere l'impugnata pronuncia.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)