Sez. 1, Sentenza n. 3236 del 29/04/1988 (Rv. 458677 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI MOBILI - VENDITA DI BENI MOBILI ED OFFERTA PRIVATA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELEGATO - SOSPENDIBILITÀ, REVOCABILITÀ E MODIFICABILITÀ DEGLI STESSI - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI MOBILI - VENDITA DI BENI MOBILI ED OFFERTA PRIVATA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELEGATO - SOSPENDIBILITÀ, REVOCABILITÀ E MODIFICABILITÀ DEGLI STESSI - LIMITI.*
Con riguardo alla vendita di beni mobili ad offerta privata, prevista dall'art. 106 della legge fallimentare e sottratta alle regole dell'aggiudicazione in esito ad incanto, le Disposizioni impartite dal giudice delegato, le quali integrano provvedimenti analoghi a quelli resi dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ., devono ritenersi suscettibili di sospensione, revoca o modificazione, anche per motivi di opportunità o convenienza (come quelli inerenti all'entità dell'offerta), fino a quando la vendita non sia conclusa ed il prezzo versato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Legge Falliment. art. 106, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)