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Sez. 1, Sentenza n. 5341 del 02/06/1999 (Rv. 526926 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Ordinanza di vendita senza incanto di beni del fallimento - Mancata audizione del comitato dei creditori - Conseguenze - Revoca da parte del Giudice Delegato - Legittimità - Fondamento - Limiti temporali.
Stato
decisa il 1999-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526926-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, l'art. 108, comma terzo della legge fallimentare attribuisce al giudice delegato (in deroga al disposto dell'art. 487 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 105 Legge Fallimentare) il potere di sospendere e revocare il proprio provvedimento di autorizzazione alla vendita di beni mobili o immobili del fallimento per ogni vizio di legittimità che lo infici sino alla emissione del decreto di trasferimento dei beni stessi, atteso che il riferimento al "prezzo offerto" di cui al citato art. 108, seppur indicativo di una vicenda "fisiologica" di sospensione, non esaurisce le ipotesi di esercizio di tale potere. Ne consegue la legittimità del provvedimento di revoca dell'ordinanza di vendita senza incanto fondato sulla rilevazione, da parte del G.D., della mancata audizione del comitato dei creditori (che esprime un parere condizionante la legittimità dell'autorizzazione alla vendita), anche se si sia già proceduto all'aggiudicazione del bene ed al versamento del prezzo, e purché non risulti già emesso il decreto di trasferimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 106, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 106, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 487

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)